Tempi biblici per trasferire a costo zero il mutuo da una banca all'altra? Da oggi il cliente potrà ottenere un risarcimento. Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dell'ultimo Dl Anticrisi (78/2009) diviene infatti effettiva la norma che prevede una penale dell'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nel caso in cui la surroga non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria (la nuova) alla banca cedente (la vecchia). In pratica, se l'operazione di trasloco tarda a essere effettuata, un mutuatario che ha chiesto di trasferire un prestito dal valore residuo di 100mila euro potrebbe ottenere un rimborso di mille euro per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. A pagare sarà la banca uscente, che avrà comunque la possibilità di rivalersi su quella entrante nel caso il ritardo fosse imputabile a quest'ultima.
Con questa norma il Governo conta di eliminare o quantomeno ridurre al minimo i problemi sorti fin da subito nell'applicazione della cosiddetta "portabilità a costo zero" introdotta ormai più di due anni fa dal Decreto Bersani. Intoppi più volte testimoniati anche dai messaggi inviati dai lettori a Mutui 24 e che hanno addirittura portato l'Antitrust a comminare nell'agosto2008 a 23 istituti operanti sul territorio italiano multe per circa 10 milioni di euro per "pratiche commerciali scorrette" (sanzione poi annullata dal Tar fra le polemiche e presto oggetto di nuovo giudizio da parte del Consiglio di Stato). Adesso si prova con le sanzioni, anche se per il momento non è ancora chiaro quale sia l'iter da seguire da parte del mutuatario una volta scaduti i 30 giorni (rivolgersi alla banca cedente o alla cessionaria? Presentare una richiesta scritta?) e chi sia effettivamente destinato a vigilare sull'osservanza delle nuove norme.